(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
  Adige n. 39/Sez. Gen. del 27 settembre 2018) 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale  del  18  settembre
2018, n. 921; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
  1. La lettera c) del comma 5 dell'art. 7 del decreto del Presidente
della Giunta provinciale 15  settembre  1999,  n.  51,  e  successive
modifiche, e' cosi' sostituita: 
    «c) 100 per cento della quota base: 
      1) per ogni figlio invalido, anche se fiscalmente non a carico,
con una invalidita' civile pari o superiore al 74 per cento; 
      2)  per  gli  ascendenti  invalidi  del  locatario,  anche   se
fiscalmente non a carico, con una invalidita' civile pari o superiore
al 74 per cento; 
      3) per gli ascendenti invalidi del coniuge convivente, anche se
fiscalmente non a carico, con una invalidita' civile pari o superiore
al 74 per cento; 
      4) per gli ascendenti ultrasessantacinquenni  del  locatario  e
del suo coniuge convivente.»