(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39/Sez. Gen. del 27 settembre 2018) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 18 settembre 2018, n. 921; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. La lettera c) del comma 5 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: «c) 100 per cento della quota base: 1) per ogni figlio invalido, anche se fiscalmente non a carico, con una invalidita' civile pari o superiore al 74 per cento; 2) per gli ascendenti invalidi del locatario, anche se fiscalmente non a carico, con una invalidita' civile pari o superiore al 74 per cento; 3) per gli ascendenti invalidi del coniuge convivente, anche se fiscalmente non a carico, con una invalidita' civile pari o superiore al 74 per cento; 4) per gli ascendenti ultrasessantacinquenni del locatario e del suo coniuge convivente.»